Sai davvero cosa c’è nel tuo pane?
La legge italiana non lascia spazio ai dubbi: chi trasforma farine e lieviti in pane ha una responsabilità precisa verso le persone e il territorio. Oggi più che mai, rispettare la norma è un gesto di etica, oltre che un dovere.
Oggi voglio raccontarti perché la panificazione consapevole nasce anche dalla conoscenza e dalla tutela di chi ogni giorno sceglie qualità e verità sul proprio banco di lavoro.
📍 Cosa prevede il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 223
Il Decreto disciplina in modo puntuale cosa si può definire pane fresco e cosa no, con l’obiettivo di garantire massima chiarezza ai consumatori e tutelare il lavoro degli artigiani onesti.
Ecco in sintesi i punti più rilevanti:
Definizione di pane fresco
Il pane può essere commercializzato con questa dicitura solo se prodotto attraverso un processo di produzione continuo, privo di interruzioni e di congelamento intermedio. Questo significa che:
Non può essere precotto e poi rigenerato.
Non può essere surgelato o congelato in alcuna fase della lavorazione.
Non deve contenere additivi conservanti destinati a prolungarne la durata di conservazione.
La durata di conservazione naturale è legata esclusivamente alle proprietà del prodotto e non a trattamenti esterni.
Pane conservato o parzialmente cotto
Quando il pane subisce processi di congelamento, surgelazione, precottura o confezionamento in atmosfera modificata (ad esempio sacchetti sigillati con gas inerti), deve essere obbligatoriamente etichettato e comunicato al consumatore. La dicitura deve essere chiara e visibile.
Etichettatura trasparente
Ogni confezione o prodotto sfuso deve riportare in modo inequivocabile:
La denominazione di vendita.
La tipologia di conservazione o trattamento subito.
Le modalità di conservazione a carico del consumatore (ad esempio “prodotto da consumarsi previa cottura” o “da conservare in congelatore”).
La data di confezionamento e il termine minimo di conservazione.
Divieto di inganno
Chiunque venda pane precotto o surgelato omettendo l’informazione o utilizzando denominazioni ingannevoli, commette una vera e propria frode alimentare.
Le sanzioni previste possono essere:
Di tipo amministrativo, per violazioni formali e di etichettatura.
Di tipo penale, nei casi più gravi di dolo o recidiva.
👉 Fonte ufficiale: Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2018
📚 Una storia di rispetto e verità
Nel mio panificio Marzo, da tre generazioni il pane è una promessa: trasparenza, rispetto per chi lo compra e amore per la materia prima.
Ogni giorno scegliamo farine non additivate, locali, rispettose della stagionalità e del territorio. Lo facciamo perché crediamo che l’alimento più antico del mondo non debba diventare un prodotto senz’anima, manipolato per apparire quello che non è.
Sì, l’alveolatura perfetta fa scena. Sì, l’idratazione estrema può sembrare evoluta. Ma il pane vero è quello che nutre, che mantiene umidità e profumo per giorni, che rispetta la salute di chi lo porta in tavola.
E soprattutto, è quello che nasce alla luce del sole, senza frodi, senza compromessi.
🔥 Pane onesto, pane consapevole
La frode alimentare non è un rischio astratto: è un danno concreto alla fiducia che i clienti ripongono in noi artigiani.
Ogni etichetta ambigua, ogni precotto venduto come fresco, mina la cultura del pane e la dignità di chi, come la mia famiglia, ha fatto della trasparenza il cuore del mestiere.
Se credi in una panificazione che non racconta bugie, che seleziona farine sane, che considera l’ambiente e la filiera agricola, sappi che esiste un’altra strada: quella della panificazione consapevole.
💛 Un invito alla tua consapevolezza
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Fonte normativa: Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 – Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2018.
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